Come Funziona la Fatturazione Differita
La fatturazione differita può essere adottata esclusivamente per le cessioni di beni mobili.
Limitatamente ai beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, per vincere la presunzione di acquisto senza l’emissione della fattura, tra la data di consegna o di spedizione dei beni e quella di arrivo della relativa fattura, il documento di trasporto deve essere “progressivamente numerato dal ricevente” (art. 3, comma 2, d.P.R. 10.11.1997, n. 441).
Questa regola non si riferisce agli altri documenti idonei a vincere la presunzione quali lo scontrino e la ricevuta fiscale integrati ovvero la lettera di vettura.
Gli operatori che intendono avvalersi della fatturazione differita possono utilizzare, fra gli altri, il DDT, che deve essere emesso dal cedente prima dell’inizio del trasporto o della consegna dei beni, in forma libera, nel quale devono essere indicati i seguenti elementi
1) data di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione)
Qualora per esigenze organizzative dell’azienda i documenti siano formati in data antecedente a quella di consegna o spedizione dei beni, può tenersi conto, ai fini della fatturazione differita, della data di formazione risultante dal documento stesso, fermo restando l’obbligo di indicare anche la data di consegna o spedizione (circ. 11.10.1996, n. 249/E).
In questo caso quindi la data di consegna o di spedizione, diversa e successiva a quella di formazione del documento, deve essere indicata sul documento, mentre non è necessario che venga indicata anche sulla fattura differita.
Quando la data del DDT non coincide con quella di inizio del trasporto, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di inizio del trasporto, con l’indicazione, in tal caso, di quest’ultima data (circ. 23.12.1978, n. 72);
2) generalità del cedente e del cessionario;
3) generalità dell’impresa incaricata del trasporto.
Devono quindi essere riportati i dati (ditta, denominazione, ragione sociale, residenza o domicilio) del vettore.
Non è obbligatorio che copia del documento sia rilasciata anche al vettore e da questi conservata.
Non sono richiesti i dati né la firma del conducente sia che il trasporto avvenga con mezzi propri del mittente che con mezzi propri del destinatario.
In quest’ ultimo caso, tuttavia, la firma è necessaria alla ditta mittente per comprovare l’avvenuta consegna dei beni al destinatario;
4) descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti
5) numerazione progressiva del documento di trasporto o di consegna.
Il comma 3 dell’art. 1 del d.P.R. 472/1996 non pone l’obbligo della numerazione del DDT da parte dell’emittente.
Si deve tener presente, però, che la numerazione, ai fini dell’emissione della fattura differita, è un elemento fondamentale in quanto l’articolo 21, comma 4, secondo periodo, del decreto 633/1972 dispone che nel documento devono essere indicati la data ed il numero del documento di trasporto o di consegna emesso.
Per quanto riguarda la numerazione, da parte dell’emittente, i documenti possono avere sia una numerazione unica per tutti i tipi di documenti di trasporto o di consegna che l’impresa richiede sia serie distinte se emessi da diversi punti operativi o centri di produzione della stessa (magazzini, filiali, punti vendita, ecc.).
Si tengano infine presenti le seguenti precauzioni circa la numerazione dei documenti:
a) è opportuno evitare salti di numerazione, in quanto possono dar luogo a dannose presunzioni da parte degli organi preposti al controllo;
b) se viene ripetuto lo stesso numero, la progressione può essere ristabilita aggiungendo al documento successivo individuato con il medesimo numero la particella “bis”.
Tale correzione, mentre non altera la sequenza numerativa, vale a contraddistinguere e ad individuare il documento di trasporto o di consegna nel senso voluto dal comma 4 dell’art. 21 del d.P.R. 633/1972 e dal comma 3 dell’art. 3 del d.P.R. 441/1997.
Al documento di trasporto è equiparato qualsiasi altro documento (ad esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, ecc.) purché contenga gli elementi essenziali sopra descritti, meno la numerazione progressiva apposta dal ricevente in quanto non richiesta dal citato comma 2 dell’art. 3 del d.P.R. 441/1997.
6) destinatario: numerazione progressiva del documento di trasporto o di consegna.
In linea generale non è obbligatoria la rinumerazione dei DDT da parte del ricevente, il quale deve solamente conservare i relativi documenti;
7) beni acquistati e trasportati con mezzi propri
Nell’ipotesi in cui l’imprenditore, con mezzi propri, trasporti, senza documenti giustificativi, le merci acquistate dal proprio fornitore, non si può presumere, nel caso di controllo in itinere, l’acquisto in evasione dell’imposta se non dopo aver accertato, presso il mittente ed il destinatario, la mancanza di documenti giustificativi dei beni movimentati e non scortati da alcun documento di trasporto (circ. 23.7.1998, n. 193/E).
Si tratta quindi di una soluzione interessante.