Cessione dei Crediti e Deduzioni sulle Perdite

Cessione dei Crediti e Deduzioni sulle Perdite

L’Amministrazione Finanziaria ammette in deduzione la quota di crediti non incassabili (anche in via prospettica) alla condizione alternativa che:

1. sussistano elementi certi e precisi, a supporto della operazione di stralcio, in grado di comprovare in modo evidente l’insolvenza del debitore;

2. il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali (riferimento alla emanazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Per quanto attiene il punto numero 1), è possibile affermare che le cautele da osservare sono tanto minori quanto più ridotto è l’ammontare del credito stralciato; in ogni caso, è sempre consigliabile procurarsi – entro la fine d’anno – la documentazione (anche rilasciata dal legale dell’azienda) attestante, alternativamente:

· la inopportunità, a livello di rapporti commerciali, di intraprendere azioni di recupero per modesti importi a fronte di notevoli livelli di fatturato;

· la non convenienza, in termini di spese, ad intraprendere una azione esecutiva;

· la irreperibilità del soggetto debitore;

· la conclamata insolvenza dello stesso (protesti, ecc.);

· l’insussistenza di patrimonio da aggredire per il soddisfacimento delle proprie ragioni;

· l’inaffidabilità, a titolo di concessione del credito, di determinati soggetti, come risultante da appositi rapporti rilasciati da agenzie specializzate.

Cessione dei crediti

Il credito, come un qualsiasi bene dell’azienda, può essere ceduto a terzi. La differenza tra il valore nominale del credito ed il valore di realizzo comporta l’evidenza di una minusvalenza.

La cessione in parola, realizzata mediante l’intervento di soggetti appositamente autorizzati per lo svolgimento dell’attività di factoring, può essere posta in essere secondo una delle seguenti clausole:

· pro solvendo, nel caso in cui la società di factoring, a fronte dell’anticipo di denaro, si accolli solamente l’onere di provvedere al materiale incasso del credito, fermo restando che, in caso di insolvenza del debitore, il rischio rimane a carico del soggetto cedente; in tale ipotesi non può dirsi realizzata alcuna minusvalenza fiscalmente deducibile, se non al momento in cui si comprovi l’esistenza di elementi certi e precisi in merito alla impossibilità di recupero parziale o integrale del credito;

· pro soluto, nel caso in cui la società di factoring, a fronte dell’anticipo di denaro, si accolli anche il rischio di insolvenza del debitore. In tale ipotesi, il credito fuoriesce a tutti gli effetti dalla sfera del cedente che può disinteressarsi della successiva evoluzione della vicenda.

In linea di massima, pertanto, è da subito possibile affermare che la cessione pro solvendo non comporta alcun beneficio fiscale immediato, mentre la cessione pro soluto comporta la cancellazione del credito dall’attivo patrimoniale con evidenza di una minusvalenza da realizzo a conto economico (non sussiste alcuna procedura di valutazione da parte dell’imprenditore, bensì unicamente un confronto tra il valore incassato ed il credito nominale).

Va tuttavia segnalato che la Cassazione, ancora una volta in modo per nulla condivisibile, ritiene che la deducibilità della minusvalenza sia subordinata alla possibilità di comprovare gli elementi certi e precisi di insolvenza che, invece, sono menzionati dalla norma solo in relazione allo stralcio.

In ogni caso, per i Sigg.ri Clienti che intendessero porre in essere cessioni pro soluto, si consiglia di prendere contatto per tempo con le società specializzate, in quanto la procedura richiede il rispetto di formalità e tempistiche ben specificate anche a livello civilistico che, ovviamente, dovranno perfezionarsi prima della fine d’anno.

Rinuncia o remissione del debito

In alcune circostanze, l’imprenditore potrebbe decidere di rinunciare all’incasso del proprio credito, liberando in via unilaterale il proprio debitore.

Ciò potrebbe avvenire per le più disparate motivazioni, che vanno da quelle di natura commerciale, dall’interesse a che il soggetto non sia oggetto di azioni esecutive o di istanze di fallimento da parte di altri soggetti (ad esempio gli istituti di credito), ecc.

La rinunzia al credito comporta l’evidenza di un componente negativo a conto economico che risulta deducibile solo laddove si sia in grado di comprovare che l’atto sia inerente con lo svolgimento della propria attività.

Diversamente, ove l’amministrazione possa sospettare la carenza di tale collegamento, la posta non risulterà deducibile.

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