Cessione del Quinto dello Stipendio – Chi Può Accedere

Cessione del Quinto dello Stipendio – Chi Può Accedere

Così come disposto dall’ultima versione della legge 180/50, la Cessione Quinto dello Stipendio è rivolta a tutte le categorie di dipendenti dello Stato, del comparto parastatale e delle aziende private. La Legge 180/50 prevede inoltre l’estensione della Cessione Quinto dello Stipendio anche ai pensionati di tutti gli enti pensionistici, con la cessione di quota parte della propria pensione.

 

Requisiti
Requisiti per dipendenti pubblici e statali
¤ anzianità minima di servizio

– essere un dipendente pubblico da almeno 6 mesi

– essere un dipendente statale da almeno 24 mesi

 

¤ assunzione con contratto a tempo indeterminato; qualora il rapporto di lavoro dovesse terminare per raggiunti limiti pensionabili, il finanziamento non potrà avere durata maggiore del suddetto limite.

¤ la retribuzione percepita deve essere fissa e duratura nel tempo (ad esempio non sono contemplati i contratti stagionali).

¤ assenza di pregiudizievoli quali provvedimenti disciplinari, malattia, cassa integrazione guadagni, aspettativa, cui possa dipendere una riduzione o sospensione dello stipendio.

Requisiti per dipendenti di aziende private
requisiti delle aziende:
¤ la natura giuridica deve rientrare tra quelle previste e ammesse dalla banca o finanziaria che concede il prestito (S.p.A. o S.r.l.)

¤ il capitale sociale non deve essere inferiore a un limite minimo fissato dall’istituto finanziatore

¤ il numero di dipendenti deve essere superiore a un limite minimo fissato dall’istituto finanziatore

¤ essere regolarmente in servizio: come per i dipendenti pubblici e statali, non devono esistere pregiudizievoli che comportino in qualche misura una riduzione o sospensione dello stipendio (provvedimenti disciplinari, cassa integrazione, aspettativa, malattia).

Obblighi del datore di lavoro Obblighi del Datore di Lavoro
E’ fatto obbligo al datore di lavoro di accettare una richiesta di Cessione Quinto dello stipendio da parte del dipendente.

Nel momento della sottoscrizione del contratto, il datore di lavoro resta obbligato a:

¤ trattenere dalla busta paga del proprio dipendente, l’ammontare equivalente alla rata indicata contrattualmente che sarà mensilmente versata alla Banca che ha erogato il prestito e per tutto il periodo di durata del prestito stesso. Qualora subentri una causa motivante la cessazione del reddito (dimissioni, licenziamento, aspettativa etc.), il datore dei lavoro non è più obbligato al versamento della rata. In ogni caso il datore di lavoro, non è mai ritenuto responsabile circa il corretto pagamento del prestito in quanto semplice incaricato al pagamento della rata.

¤ nei casi di dimissioni o licenziamento, si farà carico di trattenere qualunque somma maturata in azienda nei confronti del dipendente (TFR, ultimo stipendio, ferie non godute, rateo, tredicesima, ecc) ad estinzione totale o parziale del debito residuo. La somma trattenuta verrà versata a favore della Banca erogante il prestito.

Nessun altro obbligo grava sul datore di lavoro che si ritiene libero da ogni altro adempimento.

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