Modello clausola put and call
Le clausole put e call sono strumenti contrattuali particolarmente utili per regolare il trasferimento di partecipazioni, quote o beni in momenti futuri predeterminati o al verificarsi di eventi specifici. In parole semplici, la clausola call conferisce a una parte il diritto di acquistare (forzare l’acquisto di) una partecipazione, mentre la clausola put dà al titolare il diritto di vendere (obbligare alla vendita). Ben comprese e calibrate, permettono di gestire l’uscita degli investitori, tutelare minoranze, risolvere stalli decisionale e armonizzare aspettative economiche tra soci.
Questa guida offre una panoramica pratica: quando e perché inserire put e call, le formule più ricorrenti per determinare il prezzo, le condizioni sospensive e risolutive più efficaci, e le implicazioni legali e fiscali da considerare. Verranno inoltre evidenziati i rischi comuni — ambiguità nella determinazione del prezzo, conflitti di interesse, e possibili limiti regolamentari — e le soluzioni contrattuali per mitigarli.
L’approccio è operativo: esempi di clausole, check-list di negoziazione e suggerimenti di redazione per adattare gli schemi alle diverse esigenze (start-up, operazioni di private equity, joint venture). Lo scopo è fornire gli elementi necessari per negoziare, comprendere e redigere clausole put e call efficaci, equilibrate e sostenibili nel tempo.
Come funziona la clausola put and call
La clausola put and call è una tecnica contrattuale molto usata nei patti parasociali, nei contratti di investimento e in altre operazioni societarie per regolare preventivamente la possibilità di trasferimento delle azioni o delle quote tra le parti: la “put” attribuisce a una parte il diritto di vendere le proprie quote a un controparte predeterminata, mentre la “call” attribuisce a una parte il diritto di acquistare le quote di un’altra. Sul piano concettuale queste clausole sono paragonabili alle opzioni finanziarie, ma non sono strumenti negoziati in mercato: sono diritti contrattuali che vincolano le parti contraenti e disciplinano tempi, modalità, prezzo e conseguenze dell’esercizio dell’opzione. La loro funzione fondamentale è creare meccanismi di uscita, liquidità e risoluzione dei conflitti in una fase successiva alla stipula del rapporto societario, evitando che disaccordi, crisi di governance o cambiamenti nelle aspettative produttive sfocino in contenziosi lunghi e distruttivi per il valore dell’impresa.
Nella pratica di investimento, per esempio nel venture capital o nel private equity, la put è spesso concessa agli investitori di minoranza come protezione downside: consente loro di vendere le azioni a un prezzo prefissato o determinato secondo una formula quando si verifica una condizione stabilita (mancato raggiungimento di obiettivi, scadenza temporale, mancata IPO, autorizzazioni mancate). La call, al contrario, è sovente riservata ai soci fondatori o alla società stessa: serve a disciplinare il riacquisto delle partecipazioni per salvaguardare il controllo o impedire che soggetti indesiderati entrino nella compagine societaria. Accoppiando put e call, le parti possono inoltre predisporre meccanismi di “buy-sell” che risolvono deadlock nelle decisioni strategiche, stabiliscono procedure di uscita per soci in conflitto o prevedono una soluzione per eventi di crisi senza dover ricorrere immediatamente al mercato esterno.
Dal punto di vista operativo, la semplicità apparente di questi diritti nasconde numerosi aspetti tecnici che devono essere disciplinati con cura per evitare incertezze e contenziosi. Il meccanismo di determinazione del prezzo è il nodo centrale: il prezzo può essere fisso o espresso da una formula variabile (multipli di EBITDA, valore patrimoniale rettificato, multipli di ricavi), oppure demandato a una perizia indipendente; ciascuna soluzione presenta vantaggi e limiti in termini di equità, prevedibilità e opportunità di contenzioso. È essenziale definire chiaramente la finestra temporale di esercizio, le modalità di notifica, i termini di pagamento, eventuali garanzie di corrispondenza e le conseguenze del mancato adempimento (interessi, risoluzione, esecuzione forzata). Molto rilevanti sono poi le clausole accessorie che precisano come trattare i dividendi nel periodo intercorso, le garanzie preconcedute, le restrizioni di trasferimento successive e le modalità di insediamento di un valutatore o arbitro in caso di contestazione del prezzo.
Le clausole put and call svolgono anche una funzione disciplinare e contrattuale: anticipando scenari di uscita o di acquisto, tendono a riallineare incentivi e comportamenti delle parti. Un investitore che possiede una put ha una garanzia di uscita che può attenuare l’ansia da liquidità e la pressione sul rendimento a breve termine, mentre il titolare della call potrà pianificare il consolidamento della governance senza dover pagare premi sproporzionati perché l’opzione è stata già concordata. Non mancano però rischi e potenziali abusi. Se il prezzo è fissato troppo basso la put può diventare uno strumento coercitivo che favorisce l’acquirente; se il prezzo è mal calibrato o la procedura di valutazione è poco trasparente, l’esercizio può sfociare in contestazioni legali o in crisi di liquidità perché chi deve pagare non è in grado di farlo.
Vi sono poi implicazioni legali, fiscali e regolamentari che variano significativamente a seconda della giurisdizione: in alcuni ordinamenti le clausole potrebbero essere soggette a limiti in materia di trasferimento di partecipazioni, a requisiti informativi nei confronti di autorità di vigilanza o a specifiche trattazioni fiscali che incidono sul momento impositivo e sul trattamento dei capital gains. È altresì importante considerare l’ordine delle priorità in caso di insolvenza della parte obbligata a comprare; senza adeguate garanzie la controparte che esercita la put rischia di trovarsi con un credito chirografario verso un debitore insolvente. Per queste ragioni è pratica comune prevedere modalità di garanzia del pagamento, escrow account, o scadenze dilazionate assistite da garanzie reali o personali.
La negoziazione e la redazione di una clausola put and call richiedono attenzione su alcuni punti critici: definire con precisione l’evento triggering, evitare ambiguità nella formula di valutazione, stabilire procedure chiare per la nomina del perito o dell’arbitro in caso di disaccordo, e prevedere rimedi adeguati per l’inadempimento. È inoltre opportuno armonizzare la clausola con altre disposizioni contrattuali rilevanti, come gli obblighi di non concorrenza, i diritti di prelazione, le clausole di drag‑along e tag‑along, e le garanzie prestate in sede di acquisizione, per evitare conflitti di efficacia o sovrapposizioni operative. In alcuni casi, soluzioni ibride come meccanismi di “shotgun” (dove uno dei soci propone un prezzo e l’altro sceglie se vendere o acquistare allo stesso prezzo) possono rappresentare alternative più snelle ma comunque richiedono robuste regole procedurali.
In sintesi, la clausola put and call è uno strumento sofisticato di gestione preventiva del rischio contrattuale che offre certezza delle regole per l’acquisto o la vendita di partecipazioni, facilita l’uscita degli investitori, tutela il controllo dei soci e risolve deadlock, ma richiede una redazione accurata per governare il prezzo, i tempi, le garanzie e le conseguenze dell’esercizio, nonché un’attenzione specifica agli aspetti regolatori e fiscali della giurisdizione di riferimento. Quando ben costruita, permette di trasformare un potenziale conflitto futuro in una procedura ordinata e prevedibile che preserva valore e relazioni; quando approssimativa, può divenire la fonte primaria di contenziosi e blocchi operativi.
Esempio clausola put and call
Clausola Put & Call
1. Parti
Le parti del presente accordo sono: da una parte _______________ (di seguito “Venditore”) e dall’altra parte _______________ (di seguito “Acquirente”).
2. Oggetto
Con la presente il Venditore concede all’Acquirente un diritto di call e l’Acquirente concede al Venditore un diritto di put sulle seguenti partecipazioni/strumenti finanziari: _______________ (di seguito collettivamente le “Partecipazioni”).
3. Durata dei diritti
I diritti di put e call potranno essere esercitati nel periodo compreso tra il _______________ e il _______________ (di seguito il “Periodo di Esercizio”).
4. Condizioni di esercizio
4.1 Il diritto di call potrà essere esercitato dall’Acquirente mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo _______________ a: _______________, con un preavviso non inferiore a _______________ giorni.
4.2 Il diritto di put potrà essere esercitato dal Venditore mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo _______________ a: _______________, con un preavviso non inferiore a _______________ giorni.
4.3 L’esercizio sarà efficace solamente se effettuato durante il Periodo di Esercizio e previa verifica delle seguenti condizioni: _______________.
5. Prezzo
5.1 Il corrispettivo per l’eventuale trasferimento delle Partecipazioni in esecuzione dei diritti di put o call sarà determinato come segue: _______________.
5.2 Qualora il prezzo sia calcolato sulla base di una valutazione, la valutazione sarà effettuata da _______________ entro _______________ giorni dall’esercizio del diritto, secondo i criteri: _______________.
5.3 In caso di ritardo nel pagamento del prezzo, saranno dovuti interessi pari a _______________% annuo calcolati a partire dal giorno successivo alla data di scadenza fino al completo pagamento.
6. Modalità di trasferimento e completamento
6.1 Il trasferimento delle Partecipazioni e il pagamento del prezzo dovranno avvenire entro _______________ giorni dall’accettazione dell’esercizio del diritto, nel luogo o mediante le modalità seguenti: _______________.
6.2 Al completamento, le parti si obbligano a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria e a compiere ogni atto necessario per l’effettivo trasferimento della proprietà delle Partecipazioni, inclusa la comunicazione a terzi e le iscrizioni societarie o presso gli archivi pubblici, se applicabile.
7. Garanzie e dichiarazioni
7.1 Il Venditore dichiara e garantisce che: (i) è titolare legittimo delle Partecipazioni; (ii) le Partecipazioni sono libere da vincoli, gravami e diritti di terzi; (iii) non sussistono controversie che possano impedire il trasferimento. Eventuali eccezioni: _______________.
7.2 L’Acquirente dichiara e garantisce che: _______________.
8. Condizioni sospensive
L’efficacia dell’esercizio del diritto sarà subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni sospensive entro la data di completamento: _______________.
9. Indennità
La parte che esercita il diritto sarà indennizzata contro perdite, danni, passività e spese derivanti da false dichiarazioni o inadempimenti della controparte secondo i termini: _______________.
10. Spese e imposte
Tutte le imposte, tasse e spese notarili e amministrative relative al trasferimento saranno a carico di: _______________.
11. Riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni e i termini relativi al presente accordo, fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge o da autorità competenti, o per la comunicazione a consulenti che siano vincolati alla riservatezza. Eventuali eccezioni: _______________.
12. Cessazione anticipata
I diritti previsti dalla presente clausola si estingueranno anticipatamente in caso di: _______________. In tale ipotesi le parti dovranno procedere come segue: _______________.
13. Clausola compromissoria e legge applicabile
13.1 Il presente accordo è regolato dalla legge _______________.
13.2 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o validità del presente accordo, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di _______________ ovvero la risoluzione tramite arbitrato secondo il regolamento _______________ con sede in _______________.
14. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative all’esercizio dei diritti dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:
Per il Venditore: _______________
Per l’Acquirente: _______________
15. Varie
15.1 Nessuna deroga al presente accordo sarà efficace se non redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.
15.2 Qualora una qualsiasi disposizione della presente clausola sia ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.
Data e firme
Luogo: _______________ Data: _______________
Per il Venditore: ___________________________ _______________
Per l’Acquirente: ___________________________ _______________