Modello clausola divieto storno dipendenti ​

Modello clausola divieto storno dipendenti ​

Nelle relazioni commerciali e nelle politiche HR, la clausola di divieto di storno dipendenti nasce per tutelare gli investimenti di chi introduce personale o clienti e per impedire che, dopo un’intermediazione o una segnalazione, il rapporto venga eluso con l’assunzione diretta o il trasferimento del cliente senza corresponsione di quanto pattuito. Pur essendo uno strumento efficace per proteggere commissioni, relazioni commerciali e know‑how, la sua validità e portata incontrano limiti normativi e giurisprudenziali che richiedono attenzione nella formulazione. Questa guida offre una panoramica pratica: definizioni operative, ambiti di applicazione, criteri di proporzionalità, esempi concreti e suggerimenti di redazione per ridurre il rischio contenzioso e preservare l’equilibrio tra tutela d’impresa e diritti dei lavoratori.

Come funziona la clausola divieto storno dipendenti ​

La clausola di divieto di storno dei dipendenti è una pattuizione contrattuale con cui una parte si impegna a non assumere, direttamente o indirettamente, personale presentato o in forza dell’altra parte per un periodo determinato, o a non indurre questi dipendenti a lasciare il rapporto di lavoro per passare a terzi che perseguono lo stesso interesse economico. Nella prassi commerciale italiana tale clausola nasce principalmente per proteggere investimenti intangibili: chi introduce clienti, seleziona e forma personale o cura un portafoglio di risorse umane pretende di non vedere vanificati tali investimenti da comportamenti che sottraggono alla controparte i frutti di quel lavoro di relazione o di formazione. Il termine “storno” richiama proprio l’azione di deviare verso sé o verso terzi i dipendenti o i candidati individuati, aggirando così obblighi economici come commissioni, penali o l’obbligo di rispettare determinate condizioni contrattuali già pattuite.

Sul piano giuridico la clausola non è un’invenzione magica: si colloca nell’ambito della libertà contrattuale riconosciuta dal diritto civile, ma incontra limiti imposti dal principio di proporzionalità e dalle garanzie costituzionali e ordinarie che tutelano la libera iniziativa economica e il diritto al lavoro. Per questo motivo la sua validità e la sua operatività vengono valutate caso per caso: una clausola che vieti per un tempo indefinito o su tutto il territorio nazionale lo spostamento di qualsiasi lavoratore rischia di essere considerata eccessivamente restrittiva e quindi inefficace o ridotta in sede giudiziale. La forma e la chiarezza sono fondamentali: il contratto deve definire con precisione chi sono i dipendenti oggetto della clausola (ad esempio soltanto quelli presentati o quelli effettivamente impiegati in un progetto), quali comportamenti costituiscono “storno” e per quanto tempo la limitazione è valida, così da consentire un bilanciamento tra la necessità di tutela e la libertà individuale dei lavoratori.

Funzionalmente, la clausola serve a creare certezza tra le parti: tutela il soggetto che investe nella selezione e formazione impedendo che il valore di tale investimento venga trasferito senza corrispettivo; allo stesso tempo può servire a preservare la stabilità organizzativa dell’azienda venditrice o committente evitando fenomeni di sottrazione sistematica del personale da parte di concorrenti o ex partner. In ambito di agenzia o intermediazione commerciale, la clausola di divieto di storno è spesso collegata a obblighi di indennizzo o al riconoscimento di una penale in caso di violazione, così da scoraggiare condotte opportunistiche e semplificare la quantificazione del danno in caso di contenzioso.

Dal punto di vista pratico e processuale, la sua applicabilità dipende anche dalle modalità di dimostrazione della violazione: è necessario provare che il dipendente è stato effettivamente avvicinato e assunto in violazione del patto, nonché che l’oggetto della protezione rientra nell’ambito definito contrattualmente. In caso di inadempimento la parte lesa può agire per il risarcimento del danno, chiedere l’esecuzione della penale prevista o ottenere provvedimenti cautelari, qualora sussistano i requisiti per misure urgenti volte a impedire il protrarsi della condotta illecita. Tuttavia i tribunali valutano con attenzione la proporzionalità delle sanzioni e la correttezza delle limitazioni, rivolgendo particolare attenzione alla tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti.

Per un corretto uso della clausola è quindi essenziale che venga redatta con linguaggio preciso e proporzionata nel tempo e nello spazio, prevedendo eventuali eccezioni e modalità di calcolo di eventuali indennizzi. Una formulazione vaga o eccessivamente ampia espone alla concreta possibilità che la clausola venga disapplicata o modificata dal giudice, con conseguente riduzione dell’efficacia protettiva. Sul piano pratico, poi, le parti devono considerare gli aspetti relazionati ai diritti dei lavoratori: un divieto che travalichi la mera tutela patrimoniale e imponga vincoli non compensati al dipendente può essere vulnerabile a censure.

In sintesi, la clausola di divieto di storno dei dipendenti è uno strumento contrattuale di tutela patrimoniale e organizzativa che impedisce l’alienazione delle risorse umane oggetto di rapporti di collaborazione o di intermediazione, ma la sua efficacia dipende dalla proporzionalità, dalla chiarezza della formulazione e dal rispetto degli equilibri tra libertà contrattuale e diritti fondamentali. Quando ben costruita e commisurata agli interessi in gioco, offre una protezione efficace contro pratiche opportunistiche; quando invece è vaga o sproporzionata, rischia di essere resa inefficace in sede giudiziale.

Esempio clausola divieto storno dipendenti ​

Clausola di divieto di storno dipendenti

Tra: _______________, con sede in _______________, codice fiscale/partita IVA _______________ (di seguito “Parte A”) e _______________, con sede in _______________, codice fiscale/partita IVA _______________ (di seguito “Parte B”).

1. Definizioni
Ai fini della presente clausola, per “Dipendente” si intende qualsiasi persona fisica che, alla data del presente contratto o nei _______________ mesi antecedenti, abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione o altra forma di prestazione personale retribuita con la Parte _______________ o con società del suo gruppo, nonché qualsiasi candidato attivamente contattato dalla Parte _______________ negli ultimi _______________ mesi.

2. Obbligo di non storno
La Parte _______________ si impegna, per tutta la durata del presente contratto e per un periodo di _______________ mesi successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa, a non sollecitare, assumere, offrire impiego, impiegare, ingaggiare o comunque indurre a cessare il rapporto di lavoro o di collaborazione con la Parte _______________, direttamente o attraverso società controllate, collegate o terze, né a consentire a terzi di compiere tali atti nel territorio di _______________.

3. Attività vietate
Sono vietate, tra l’altro, le seguenti condotte, direttamente o indirettamente:
a) contattare o tentare di contattare Dipendenti della Parte _______________ con lo scopo di assumerli o trasferirli;
b) proporre o facilitare offerte di lavoro a Dipendenti della Parte _______________;
c) incentivare, organizzare o agevolare l’abbandono del rapporto di lavoro da parte di Dipendenti della Parte _______________.

4. Esclusioni
Il divieto di cui alla presente clausola non si applica nei seguenti casi:
a) assunzioni risultanti da inserzioni di lavoro pubbliche e neutrali a carattere generale, non dirette specificamente ai Dipendenti della Parte _______________;
b) assunzioni con Dipendenti che abbiano cessato il rapporto con la Parte _______________ da oltre _______________ mesi alla data di assunzione;
c) accordi scritti di deroga espressa sottoscritti da entrambe le Parti.

5. Risarcimento e penali
In caso di violazione della presente clausola, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere alla parte lesa, a titolo di penale e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a) un importo pari a € _______________ per ogni Dipendente reclamato o ottenuto in violazione della presente clausola;
b) il rimborso delle spese documentate sostenute per reclutamento, formazione e perdite connesse all’abbandono del Dipendente per un importo complessivo pari a € _______________ (o, se superiore, al danno effettivamente provato).
Il pagamento della penale non preclude la possibilità per la parte lesa di richiedere misure d’urgenza, comprese inibitorie o altre misure cautelari.

6. Obblighi di informazione
La Parte _______________ si impegna a informare tempestivamente la Parte _______________ qualora venga a conoscenza di contatti diretti o indiretti con Dipendenti della Parte _______________ che possano integrare le fattispecie vietate dalla presente clausola.

7. Durata e sopravvivenza
La presente clausola resterà in vigore per tutta la durata del rapporto contrattuale tra le Parti e continuerà a produrre effetti per il periodo di cui al punto 2 anche dopo la cessazione del rapporto.

8. Nullità parziale
Qualora una qualsiasi disposizione della presente clausola sia ritenuta nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni resteranno pienamente valide ed efficaci. Le Parti si impegnano a sostituire la disposizione invalida con una valida avente effetto economico e giuridico quanto più vicino possibile a quello della disposizione originaria.

9. Legge applicabile e foro competente
La presente clausola è regolata dalla legge _______________. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o validità della presente clausola, le Parti si sottopongono alla competenza esclusiva del Foro di _______________.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: _______________

Per Parte A: ___________________________ (firma) — Nome e qualifica: _______________

Per Parte B: ___________________________ (firma) — Nome e qualifica: _______________

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