Modello clausola claims made​

Modello clausola claims made​

La clausola “claims made” cambia radicalmente il modo in cui responsabilità e coperture vengono attivate: non conta quando è avvenuto il fatto, ma quando il sinistro viene denunciato all’assicuratore. Per professionisti, aziende e consulenti legali che si confrontano con polizze di responsabilità civile, comprendere le implicazioni di questa formulazione è cruciale per evitare vuoti di protezione e sorprese in caso di contestazioni tardive.

Questa introduzione prepara il terreno per una guida pratica: spiegheremo i concetti chiave (retroactive date, discovery vs claims-made, tail e reporting period), le principali clausole da negoziare, gli effetti sulla determinazione del premio e sulle strategie di gestione del rischio, e forniremo esempi concreti e check-list per verificare una polizza. L’obiettivo è dare gli strumenti per leggere una polizza con occhio critico, riconoscere i punti di attenzione e prendere decisioni informate su estensioni, proroghe e coperture aggiuntive.

Come funziona la clausola claims made​

La clausola “claims made” è una formulazione contrattuale delle polizze assicurative che stabilisce come momento rilevante ai fini della copertura l’istante in cui una richiesta di risarcimento viene effettivamente avanzata nei confronti dell’assicurato, anziché il momento in cui il danno o l’evento dannoso si è verificato. In pratica, perché ci sia diritto all’indennizzo la polizza deve essere in vigore nel periodo in cui la richiesta di risarcimento (il “claim”) viene presentata; non è sufficiente che il fatto lesivo sia accaduto durante quel periodo, né che la responsabilità sia derivata da comportamenti anteriori, salvo che la polizza non preveda specifiche estensioni. Questa soluzione è molto diffusa nelle polizze di responsabilità professionale, come l’Errors & Omissions, la responsabilità medica, e altre coperture rivolte a rischi con potenziale di “coda lunga” delle richieste, perché permette all’assicuratore di limitare l’esposizione futura e di valutare in modo più prevedibile il rischio nel tempo.

Per comprendere le conseguenze pratiche di una polizza impostata secondo il criterio “claims made” conviene immaginare due scenari contrapposti. Nel primo, un professionista commette un errore nel 2018, ma la vittima scopre il danno e presenta un reclamo solo nel 2022; se la polizza è “claims made”, la copertura scatterà solo se nel 2022 esiste una polizza attiva che, secondo i suoi termini, risponde dei claim fatti in quel momento e, se previsto, include la data retroattiva (retroactive date) che estende la protezione anche agli atti compiuti prima dell’inizio della polizza. Nel secondo scenario, una polizza “occurrence” coprirebbe il sinistro in ragione del fatto che l’evento dannoso è avvenuto nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dal momento in cui è stato avanzato il reclamo. La scelta tra i due approcci ha quindi valore determinante per chi deve gestire rischi professionali con possibili richieste tardive.

Elemento centrale nelle polizze “claims made” è la cosiddetta data retroattiva: si tratta di una data antecedente all’inizio della polizza a partire dalla quale gli atti o le omissioni sono riconosciuti come potenzialmente coperti, purché il reclamo venga formulato durante il periodo di validità della polizza stessa. La presenza e la collocazione di questa data possono cambiare radicalmente l’effettiva estensione della copertura; una retroactive date molto recente esclude implicitamente le responsabilità anteriori e può rendere scoperti eventi che l’assicurato riteneva invece protetti. Accanto alla retroactive date esiste anche il tema della “Extended Reporting Period” o cosiddetto “tail”: quando una polizza claims-made viene cessata, l’assicurato può trovarsi nella condizione in cui atti compiuti durante il periodo coperto generino reclami solo dopo la scadenza della polizza. Il tail è una proroga, a richiesta e spesso a pagamento, che consente di continuare a segnalare reclami relativi a fatti antecedenti la cessazione della copertura. Viceversa, per ottenere copertura per atti antecedenti all’inizio di una nuova polizza normalmente si negozia un “prior acts” o una retroactive date che consenta al nuovo assicuratore di assumere responsabilità per il passato; in alternativa esiste il cosiddetto “nose”, clausola che spiega come vengono trattati gli atti anteriori nel passaggio tra polizze.

Dal punto di vista del mercato assicurativo, la formula “claims made” nasce dall’esigenza degli assicuratori di controllare il rischio di sinistri che si manifestano molti anni dopo l’evento e di evitare passività imprevedibili collegate a polizze già scadute. Per l’assicurato, invece, la clausola introduce l’obbligo implicito di mantenere continuità delle coperture: una interruzione nella catena di polizze può comportare la perdita della possibilità di essere indennizzati per reclami che si materializzano più avanti. Questo crea dinamiche commerciali particolari: le prime annualità di una copertura claims-made spesso hanno premi contenuti e crescono con l’anzianità della polizza, mano a mano che si accumula esposizione retroattiva e si stabilizza la sinistrosità del portafoglio. Inoltre, i termini di tempestiva comunicazione dei reclami assumono rilevanza cruciale: molte polizze claims-made impongono che il sinistro sia non solo “fatto” ma anche “segnalato” entro certi limiti temporali, e anche un ritardo nella comunicazione può dar luogo a eccezioni e contestazioni.

La formulazione precisa delle condizioni contrattuali assume quindi un ruolo decisivo: la differenza tra “claims made”, “claims-made and reported”, la definizione di “claim”, la portata della retroactive date, l’esistenza e le modalità del tail, e la distinzione tra costi di difesa esclusi o inclusi nei limiti di polizza possono cambiare l’entità e la natura della protezione offerta. Ciò genera spesso negoziazione tra assicurato e assicuratore sulle garanzie accessorie e, in caso di contenzioso, interpretazioni giurisprudenziali sul significato delle singole espressioni. In definitiva, chi opera in settori esposti a richieste tardive deve porre grande attenzione alla clausola claims-made: comprende che si tratta di un meccanismo pensato per rendere prevedibile il rischio per l’assicuratore ma che al tempo stesso richiede continuità di copertura, cura nella scelta di retroactive date e tail, e una meticolosa osservanza degli obblighi di denuncia per evitare di restare scoperto quando un reclamo si presenterà.

Esempio clausola claims made​

Clausola “Claims-Made”

1. Parti
La presente polizza è stipulata tra _______________ (di seguito “Assicuratore”) e _______________ (di seguito “Assicurato”).

2. Periodo di copertura
La copertura si applica ai reclami formulati per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di validità della polizza, ossia dal _______________ (data di decorrenza) alle ore _______________ del _______________ (data di scadenza), e comunicati per iscritto all’Assicuratore durante tale periodo o durante il Periodo di Estensione di Segnalazione previsto alla Sezione 9.

3. Retroattività e fatti antecedenti
La presente copertura riguarda esclusivamente perdite derivanti da atti, omissioni o fatti verificatisi il o dopo il _______________ (data retroattiva). Qualsiasi richiesta di risarcimento, circostanza o fatto noto all’Assicurato anteriormente alla data retroattiva è esclusa dalla copertura.

4. Definizione di “Reclamo”
Per “Reclamo” si intende qualsiasi richiesta formale di risarcimento o notifica di responsabilità avanzata contro l’Assicurato per danni coperti dalla polizza, inclusi, a titolo esemplificativo, denunce formali, citazioni, intimazioni, richieste di indennizzo o istanze similari.

5. Obbligo di comunicazione
L’Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto all’Assicuratore ogni Reclamo non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, entro _______________ giorni dalla sua prima conoscenza. La comunicazione dovrà essere inviata a: _______________ (indirizzo, email, referente).

6. Circostanze potenzialmente dannose
Qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un Reclamo, e che sia stata conosciuta o ragionevolmente prevedibile dall’Assicurato precedentemente alla data di decorrenza della polizza o alla data retroattiva, deve essere dichiarata all’Assicuratore e, se non dichiarata, sarà esclusa dalla copertura.

7. Limiti e franchigie
Il massimo esborso dell’Assicuratore per ogni singolo Reclamo è fissato in _______________ (importo) e il limite aggregato per il periodo di polizza è _______________ (importo). L’Assicurato sarà tenuto a sostenere una franchigia di _______________ (importo) per ogni Reclamo, da pagarsi secondo le modalità previste dalla polizza.

8. Spese di difesa
Le spese e i costi di difesa sono: _______________ (inclusi/esclusi) nei limiti di polizza. L’Assicuratore avrà il diritto e, qualora previsto, l’obbligo di assumere la difesa dell’Assicurato contro qualsivoglia Reclamo coperto.

9. Periodo di Estensione di Segnalazione (Extended Reporting Period)
In caso di cessazione o non rinnovo della polizza, l’Assicurato ha diritto a un Periodo di Estensione di Segnalazione di _______________ (durata: giorni/mesi/anni) a decorrere dalla data di cessazione, a condizione che l’Assicurato richieda tale estensione entro _______________ giorni dalla data di cessazione e che corrisponda il premio aggiuntivo di _______________ (importo o percentuale). La copertura durante tale periodo si limita a Reclami relativi ad atti verificatisi entro il periodo di validità della polizza e successivi alla data retroattiva.

10. Esclusioni
Sono escluse dalla copertura, fatti per fatti: a) antecedenti alla data retroattiva; b) noti all’Assicurato prima della decorrenza della polizza; c) derivanti da dolo dell’Assicurato; d) relativi a obbligazioni contrattuali diverse dalla responsabilità civile extra-contrattuale salvo diversa pattuizione; e) specificatamente indicate come escluse nella polizza: _______________.

11. Obblighi dell’Assicurato in caso di Reclamo
L’Assicurato dovrà: a) non ammettere responsabilità né effettuare pagamenti senza il consenso scritto dell’Assicuratore; b) collaborare pienamente con l’Assicuratore nella gestione e nella difesa del Reclamo; c) fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dall’Assicuratore.

12. Subrogazione e diritto di rivalsa
Quando l’Assicuratore effettua un pagamento ai sensi della presente clausola, subentra nei diritti di rivalsa dell’Assicurato nei limiti di tale pagamento, salvo diverso accordo scritto.

13. Continuità e rinnovo
Qualora la polizza venga rinnovata senza soluzione di continuità, la copertura continuerà a operare secondo i termini della presente clausola, fermo restando quanto previsto circa la data retroattiva e le eventuali variazioni contrattuali concordate per iscritto tra le parti.

14. Clausola di separabilità e sinistri multipli
Eventuali atti o omissioni commessi da più persone assicurate alla presente polizza saranno considerati con riferimento a ciascun Assicurato separatamente e non pregiudicheranno il diritto degli altri Assicurati, salvo che sia altrimenti previsto.

15. Diritto applicabile e foro competente
La presente clausola è regolata dalla legge _______________. Per ogni controversia relativa all’interpretazione o esecuzione della presente clausola sarà competente il foro di _______________.

16. Dichiarazioni iniziali
L’Assicurato dichiara che, alla data di decorrenza della polizza, erano noti i seguenti reclami o circostanze: _______________.

17. Firma
Per l’Assicuratore: _______________ (nome e qualifica), firma: _______________, data: _______________.
Per l’Assicurato: _______________ (nome e qualifica), firma: _______________, data: _______________.

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